Che
cosa è l’autocertificazione?
E' una dichiarazione
che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e
qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i concessionari
ed i gestori di pubblici servizi.
Nel rapporto con un
soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla
discrezionalità di quest'ultimo.
Tale dichiarazione può
sostituire le normali
certificazioni e gli atti
notori.
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1) Quali
sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?
L'art.2
della L.15/68 "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme"
prevede i casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione:
- La data e luogo di nascita;
- La residenza:
- La cittadinanza;
- Il godimento dei diritti politici;
- Lo stato di celibe, coniugato o
vedovo;
- Lo stato di famiglia;
- L'esistenza in vita;
- La nascita del figlio;
- Il decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
- La posizione agli effetti degli
obblighi militari;
- L'iscrizione in albi o elenchi
tenuti dalla P.A;.
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L'art. 1 comma 1 del D.P.R. 403/98
"Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15
maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative" ha ulteriormente esteso il ricorso
all'autocertificazione e contempla i seguenti casi:
- Titoli di studio acquisiti;
- Qualifiche professionali;
- Esami sostenuti universitari e di
stato;
- Titoli di specializzazione;
- Titoli di abilitazione;
- Titoli di formazione;
- Titoli di aggiornamento;
- Titoli di qualificazione tecnica;
- Situazione reddituale o economica
anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali;
- Assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione dell'ammontare;
- Codice fiscale, Partita IVA;
- Qualsiasi dato dell'anagrafe
tributaria;
- Stato di disoccupazione;
- Qualità di pensionato e categoria
di pensione ,qualità di studente, qualità di casalinga;
- Qualità legale rappresentante di
persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- Iscrizione presso associazioni o
formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- Adempimento o meno degli obblighi
militari compresi quelle di cui all'art.77 del D.P.R. 237/64 come modificato
dall'art.22 della L.958/86;
- Assenza di condanne penali;
- Qualità di vivenza a carico;
- Tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
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2)
Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori?
- Tutti gli stati, fatti e qualità
personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi
nell'elenco di cui al punto 1 sono comprovati dall'interessato, a titolo
definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art.4 L.15/68 e art.2 comma.1 D.P.R.403/98). Queste dichiarazioni possono
essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art.3 comma 1
D.P.R. 403/98).
- Tutti gli stati, fatti e qualità
personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel
proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti (art.2 comma
2 D.P.R. 403/98). Tale dichiarazione sostitutiva riguarda anche la
conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme
all'originale (art.2 comma 2 D.P.R.403/98).
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Quale
è la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti
notori?
- I certificati rilasciati dalle
pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a
modificazioni hanno validità illimitata;
- le restanti certificazioni hanno
validità di sei mesi dalla data di rilascio (art.2 comma 3 L.127/97);
- le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà per i
casi suindicati dall'art.2 e 4 della L.15/68 hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono (art.6 comma 1 D.P.R. 403/98).
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Quali
sono i casi in cui è prevista solo l'autocertificazione?
- Per i certificati, gli estratti e
gli attestati da presentare per le iscrizioni a SCUOLE e UNIVERSITÀ;
- per i certificati, gli estratti e
gli attestati da presentare, a qualsiasi titolo, negli uffici della
MOTORIZZAZIONE CIVILE;
- per i certificati e gli estratti
ricavabili dai registri dello stato civile e dai registri demografici
richiesti dai COMUNI per i procedimenti di loro competenza (art.1
comma .2 D.P.R. 403/98).
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Come
si può fare l'autocertificazione?
1) Per le
dichiarazioni sostitutive dei certificati:
- scrivendo su carta semplice e
firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario
firmare davanti all'impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive;
- trasmettendo documenti, atti e
certificati per fax, per posta o mezzo telematico ed informatico, alle
amministrazioni pubbliche. 2) Per le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
- dichiarando fatti, stati o qualità
personali a diretta conoscenza dell'interessato dinanzi al funzionario
competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio,
cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco
(art.4 L.15/68);
- dichiarando stati, fatti o qualità
personali a diretta conoscenza dell'interessato e non compresi nell'elenco
di cui al punto 1, anche contestualmente all'istanza e sottoscritti
dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art.3 comma 1
D.P.R.403/98).
- qualora si tratti di stati, fatti e
qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto
pubblico e l'amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità
delle dichiarazioni, è possibile inviare una copia fotostatica, ancorché
non autenticata dei certificati di cui l'interessato sia già in possesso
anche attraverso strumenti telematici ed informatici (art.2 comma .3 DPR
403/98). Le amministrazioni hanno 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per
richiedere la necessaria documentazione. E’ possibile inviare una copia
fotostatica, ancorché non autenticata dei certificati di cui
l’interessato sia già in possesso anche attraverso strumenti telematici
(art.2 comma 3, D.P.R. 403/98);
- per chi partecipa ai concorsi
pubblici non è prevista più la presentazione di copia autentica (quindi in
bollo) dei titoli ma una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà che dichiari la conformità all'originale. Le amministrazioni non
possono richiedere l'autenticazione della sottoscrizione dell0e domande per
la partecipazione a selezioni per assunzioni in pubblici concorsi (art.3
comma L.127/97).
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Come
si presenta una copia autentica di un documento?
- L'autenticazione di un documento può
esser fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a
ricevere la documentazione esibendo l'originale senza obbligo di depositarlo
presso l'amministrazione. Naturalmente la copia autentica va usata solo per
il procedimento in corso (art.14 L.15/68 e art.3 comma 4 D.P.R. 403/98).
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Dove
reperire i moduli per l'autocertificazione?
- Presso le amministrazioni che sono
tenute a procedere alla revisione della modulistica per l'autocertificazione
e per le istanze, inserendovi il richiamo alle sanzioni penali previste
dall'art.26 della L.15/68 (art.6 comma 2 e 3 D.P.R. 403/98). Qualora i
moduli non fossero disponibili è sempre possibile autocertificare su carta
semplice.
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Quando
l'autocertificazione non è ammessa?
- Per i certificati MEDICI,
SANITARI, VETERINARI, DI ORIGINE, DI CONFORMITA' ALL'UNIONE EUROPEA,
MARCHI, BREVETTI (art.10 comma 1 D.P.R. 403/98). I certificati medici e
sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per pratica di attività
sportiva non agonistica sono sostituiti con un unico certificato di idoneità
alla pratica non agonistica rilasciato dal medico di base con validità di
un intero anno scolastico (art.10 comma 2 D.P.R. 403/98).
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Quali
sono i casi in cui le amministrazioni non devono più chiedere i certificati
al cittadini?
- Quando si tratta di estratti degli
atti di stato civile che riguardano cambiamenti dello stato civile (art.9
comma 1 D.P.R. 403/98).
- Quando si tratta di tutti i dati
contenuti in un documento di riconoscimento presentati dall'interessato
(art.3 comma 1 L.127/97).
- Quando il responsabile del
procedimento accerta d'ufficio fatti e qualità che l'amministrazione è
tenuta a certificare (art.18 L.241/90).
- In tutti i casi in cui
l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni relative
a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente
(art.7 comma 2 D.P.R.403/98).
- Quando il cittadino non intende o
non è in grado di utilizzare l'autocertificazione ed i certificati
risultano da albi o da pubblici registri tenuti dalle pubbliche
amministrazioni (art.7 comma 1 D.P.R. 403/98).
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Quando
l'amministrazione può acquisire d'ufficio i documenti?
- Quando le amministrazioni ritengono
necessario acquisire degli estratti diversi da fatti relativi a cambiamento
di stato civile, per particolari motivi inerenti alle proprie finalità
(art.9 comma 2 D.P.R. 403/98).
- La trasmissione di dati tra le
amministrazioni può avvenire anche attraverso sistemi informatici e
telematici garantendo il diritto alla riservatezza delle persone (art.2
comma 5 L.127/97).
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Che
cosa succede per coloro che non sanno o non possono firmare una
dichiarazione?
- L’Amministrazione dovrà
accertare l’identità del dichiarante e menzionare la causa dello
impedimento a sottoscrivere la dichiarazione (art.4 D.P.R. 403/98)
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Le
modalità previste di autocertificazione si applicano anche ai cittadini
stranieri?
- Per i cittadini della comunità
europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani
(art.5 D.P.R. 403/98).
- Per i cittadini extra comunitari
residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
al co.1 solo qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani (art.5 D.P.R. 403/98).
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Quali
sono le sanzioni per i cittadini?
- Se le amministrazioni hanno dubbi
sulla veridicità delle autocertificazioni sono tenute ad effettuare i
controlli necessari. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art.26 L.15/68). Il dichiarante inoltre decade dai
benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di
dichiarazioni non veritiere (art.11 comma 3 D.P.R. 403/98).
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Quali
sono le iniziative per la corretta applicazione delle norme in materia di
autocertificazione?
- Le amministrazioni procedono,
attraverso controlli a campione, a verificare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
- Gli uffici di controllo interno
delle amministrazioni accertano la corretta applicazione delle norme
sull'autocertificazione.
- Le Prefetture sensibilizzano e
promuovono l'applicazione del regolamento con l'ausilio dei comitati
provinciali della pubblica amministrazione.
- L'Ispettorato di controllo
istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica controlla il
rispetto delle norme sull'autocertificazione.
- L'osservatorio permanente
sull'applicazione della L. 127/97 presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri fornisce pareri su specifici quesiti e problematiche.
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Quali
sono le sanzioni previste per gli impiegati che non accettano
l'autocertificazione?
L'impiegato responsabile incorre
nella violazione dei doveri d'ufficio nei seguenti casi:
- quando non accetta
l'autocertificazione nei casi consentiti (art.3 comma 4 L.127/97);
- quando non accetta la dichiarazione
sostitutiva, nei casi consentiti, in luogo della produzione di atti di
notorietà (art.3 comma 3 DPR 403/98);
- quando rifiuta l'indicazione di
stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di
riconoscimento in corso di validità (art.7 comma 5 D.P.R.403/98).
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Quali
sono i principali riferimenti normativi?
- Legge n.15/68 "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme".
- Legge n.241/90 "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti".
- Legge n.675/96 "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali".
- Legge n.127/97 "Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo".
- Legge n.191/98 "Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n.59, e 15 maggio 199 7, n. 127,
nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni, Disposizioni in materia di
edilizia scolastica".
- D.P.R. n.403/98 "Regolamento
di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 199 7, n. 127,
in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"
- Circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 5.2.1999, n.1.1.26/10888/9.84 "Attuazione
del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403.
Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio
1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 75 del 24 novembre
1998".
- Circolare del Ministero della
Pubblica Istruzione del 22.12.1998, n.489 prot.n. 34304/BL "Modulistica
per iscrizioni alunni - Applicazione Legge 15 maggio 1997 n.127, Legge 16
giugno 1998 n. 191 e D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403".
- Circolare del Ministero
dell'Interno del 2.2.1999, n.2 "Decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n.403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative".
- Circolare del Ministero di Grazia e
Giustizia del 22.2.1999, n.1/50-FG-40/97U887 "Regolamento di attuazione
sulla semplificazione delle certificazioni amministrative"
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Quali
sono le disposizioni normative abrogate?
- L'art.27 della L.15/68 che
escludeva l'autocertificazione per i documenti necessari alla presentazione
del matrimonio e per i concorsi per le carriere statali;
- L'art.77 ultimo comma
D.P.R.n.237/64 come modificato dall'art.22 della L.958/86 che escludeva
l'autocertificazione della situazione relativa agli obblighi militari valida
anche ai fini dei pubblici concorsi;
- L'art.24 della L.114/77 che
escludeva l'utilizzo dell'autocertificazione della situazione reddituale o
economica anche ai casi in cui viene utilizzata ai fini di concessioni di
benefici e vantaggi tributari previsti da leggi speciali;
- L'art.3 della L.15/68 ed il D.P.R.
n.130/94 che elimina le dichiarazioni temporaneamente sostitutive;
- L'art.20 della L.15/68 che elimina
la necessità di testimoni nei casi di impedimento del singolo a ricorrere
all'autocertificazione;
- L'art.26, penultimo comma della
L.15/68 che elimina l'ammonimento orale del pubblico ufficiale, la cui
formula ora è inserita nei moduli predisposti dalle amministrazioni.